Il simbolo grafico della marcatura CE (acronimo per “Conformità Europea”) è stato creato nel 1993 e garantisce al consumatore o utilizzatore prodotti sicuri, conformi alle norme Europee. Dal punto di vista legale, la «marcatura CE» è una sigla mediante cui il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l’apposizione. E’ valida all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE) che comprende i paesi dell’Unione Europea e i 3 paesi EFTA (Norvegia, Islanda e Lichtenstein).
La procedura da seguire per apporre la marcatura CE sul proprio prodotto varia a seconda della tipologia del prodotto stesso e della sua destinazione d’uso perché non tutti i prodotti hanno l’obbligo di avere la Conformità Europea. La marcatura CE viene posta solo sui prodotti per i quali esiste una direttiva comunitaria e per quali la sua apposizione è prevista da specifica normativa comunitaria. Lo scopo primario è evitare che utilizzatori e consumatori siano esposti a rischi anche gravi durante l’utilizzo di prodotti e attrezzature (Es. Giocattoli, macchine, dispositivi medici, …).
La rubinetteria entra nel campo della legislazione europea per i prodotti da costruzione (Regolamento UE n. 305/2011). Questo regolamento riguarda tutti i prodotti che sono realizzati per diventare parte permanente di opere di costruzione. Per i prodotti coperti da una norma armonizzata è obbligatorio apporre il marchio CE.
Per chiamarsi norma armonizzata, la norma europea (EN) come specifica tecnica, deve essere recepita a livello nazionale da tutti gli stati membri e tutte le norme nazionali in conflitto con esse devono essere abrogate. Purtroppo le norme tecniche che regolano la rubinetteria non sono armonizzate e per questo motivo non è permesso di marcare i prodotti con CE.
Per chiamarsi norma armonizzata, la norma europea (EN) come specifica tecnica, deve essere recepita a livello nazionale da tutti gli stati membri e tutte le norme nazionali in conflitto con esse devono essere abrogate. Purtroppo le norme tecniche che regolano la rubinetteria non sono armonizzate e per questo motivo non è permesso di marcare i prodotti con CE.
Sono invece già disponibili norme europee armonizzate per i prodotti in ceramica come per esempio i lavabi o i vasi WC.
La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea pubblica regolarmente un elenco aggiornato delle norme armonizzate:
La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea pubblica regolarmente un elenco aggiornato delle norme armonizzate:
I prodotti, che vengono commercializzati in Europa e per quali esiste l’obbligo della marcatura devono avere il marchio CE indipendentemente da dove sono fisicamente realizzati (ad esempio in Cina o in un paese dell’Unione Europea come l’Italia).
In generale, il Fabbricante è tenuto ad effettuare delle Prove Iniziali di Tipo (PTD) e ad implementare un Sistema di Controllo del Processo di Produzione di fabbrica (FPC) sul prodotto in conformità alla norma armonizzata di riferimento, al fine di verificarne le performance tecniche tali da rispettare i requisiti essenziali fissati dal Regolamento Europeo sui prodotti da costruzione.
A seconda del Sistema di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione (VVCP), che viene definito con sei sistemi da 4 a 1+ in funzione dell’impatto che il prodotto possiede in termini di sicurezza per il Consumatore/Utilizzatore finale, una volta in opera, rispetto ai requisiti essenziali fissati dal Regolamento, sono previsti Ruoli e Responsabilità distinti del fabbricante e del Laboratorio/Organismo Notificato. Al termine di questo percorso, il Fabbricante può apporre sul prodotto la Marcatura CE.
La norma “EN997 – Apparecchi sanitari – Vasi indipendenti e vasi abbinati a cassetta” e la norma “EN14688 – Apparecchi sanitari – Requisiti funzionali e metodi di prova” nel esempio sopra definiscono nell’allegato ZA della norma sia il livello VVCP sia gli altri obblighi per la marcatura CE.
In generale, il Fabbricante è tenuto ad effettuare delle Prove Iniziali di Tipo (PTD) e ad implementare un Sistema di Controllo del Processo di Produzione di fabbrica (FPC) sul prodotto in conformità alla norma armonizzata di riferimento, al fine di verificarne le performance tecniche tali da rispettare i requisiti essenziali fissati dal Regolamento Europeo sui prodotti da costruzione.
A seconda del Sistema di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione (VVCP), che viene definito con sei sistemi da 4 a 1+ in funzione dell’impatto che il prodotto possiede in termini di sicurezza per il Consumatore/Utilizzatore finale, una volta in opera, rispetto ai requisiti essenziali fissati dal Regolamento, sono previsti Ruoli e Responsabilità distinti del fabbricante e del Laboratorio/Organismo Notificato. Al termine di questo percorso, il Fabbricante può apporre sul prodotto la Marcatura CE.
La norma “EN997 – Apparecchi sanitari – Vasi indipendenti e vasi abbinati a cassetta” e la norma “EN14688 – Apparecchi sanitari – Requisiti funzionali e metodi di prova” nel esempio sopra definiscono nell’allegato ZA della norma sia il livello VVCP sia gli altri obblighi per la marcatura CE.
Importante notare la differenza tra un certificato CE e la marcatura CE. In casi ben precisi (dipende dal livello VVCP) occorre avere un certificato CE che viene rilasciato d’un ente notificato, come prova di superamento dei test per conseguire la marcatura CE.
Nel caso della semplice marcatura il fabbricante o importatore deve comunque produrre una autodichiarazione di conformità o dichiarazione di prestazione (DOP) in cui afferma di rispettare tutti i requisiti previsti della legge. Prima della dichiarazione ha fatto i test tecnici e collaudi necessari sul prodotto per verificarne la sicurezza e la conformità alle norme europee e ha prodotto un fascicolo tecnico in cui raccoglie tutti i documenti che provano la conformità del prodotto ai requisiti tecnici.
Nel caso della semplice marcatura il fabbricante o importatore deve comunque produrre una autodichiarazione di conformità o dichiarazione di prestazione (DOP) in cui afferma di rispettare tutti i requisiti previsti della legge. Prima della dichiarazione ha fatto i test tecnici e collaudi necessari sul prodotto per verificarne la sicurezza e la conformità alle norme europee e ha prodotto un fascicolo tecnico in cui raccoglie tutti i documenti che provano la conformità del prodotto ai requisiti tecnici.
Caso speciale del rubinetto elettronico
Il rubinetto elettronico è in primo luogo un prodotto da costruzione sotto la direttiva 305/2011/CE. Uguale alle altre norme nel campo rubinetteria, la norma tecnica “EN15091 – Rubinetteria sanitaria – Rubinetteria sanitaria ad apertura e chiusura elettronica” non è stata armonizzata e per questo motivo il prodotto non è da marcare CE.
Un rubinetto elettronico entra però anche sotto diverse altre direttive:
Un rubinetto elettronico entra però anche sotto diverse altre direttive:
- Materiale elettrico bassa tensione BT
- Compatibilità elettromagnetica EMC
- RoHS II
2014/35/UE 2014/30/UE 2011/65/UE
Mentre le due prime direttive (BT & EMC) richiedono la marcatura delle singole componenti elettriche (Sensore, elettrovalvola, trasformatore o batteria), la direttiva RoHS II non permette questa opzione.
La direttiva 2002/95/CE (RoHS), revisionata poi dalla 2011/65/UE (RoHS II), riguarda la restrizione dall’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell’ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE.
Il campo di applicazione della nuova direttiva RoHS II è stato sostanzialmente ampliato (vedi sotto in rosso) con l’aggiunta di una nuova categoria che include tutte le “AEE non coperte da alcuna delle altre 10 categorie” (open scope).
Categorie di AEE disciplinate dalla RoHS 2
- Grandi elettrodomestici
- Piccoli elettrodomestici
- Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
- Apparecchiature di consumo
- Apparecchiature di illuminazione
- Strumenti elettrici ed elettronici
- Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport
- Dispositivi medici
- Strumenti di monitoraggio e controllo
- Distributori automatici
- Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate
Una apparecchiatura elettrica ed elettronica (AEE) viene definita come apparecchiatura che necessita di correnti elettriche o di campi elettromagnetici per espletare almeno una delle funzioni previste. Il rubinetto elettronico entra dunque in pieno nell’ambito di questa direttiva come “AEE non compreso nelle categorie sopra elencate” (Open Scope).
Tab. 1 Entrata in vigore per le nuove categorie
AEE | Data d’entrata in vigore |
Dispositivi medici | 22/07/2014 |
Strumenti di monitoraggio e controllo | 22/07/2014 |
Tutte le altre AEE (Open Scope) | 22/07/2019 |
I produttori (o importatori) dei rubinetti elettronici sono obbligati a fornire una dichiarazione di conformità entro il 22/07/2019 che a sua volta deve essere supportata da un fascicolo tecnico (disegni d’assieme, elaborati progettuali, relazioni di prova, …) prima di marcare i loro prodotti con il simbolo CE.